DECRETO COVID - Le novità per aziende con "operatori di interesse sanitario"
Il decreto legge n.44 del 1° aprile 2021, prevede l’obbligo generalizzato di vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.
Nello specifico "la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati" e può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.
Il rifiuto del lavoratore determina la sospensione, senza retribuzione, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni a rischio di diffusione del contagio da Covid-19.
In sintesi:
1. Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ciascun Ordine professionale territorialmente competente dovrà trasmettere alla Regione l’elenco degli iscritti.
2. Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge i Datori di lavoro dovranno trasmettere alla Regione l’elenco degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.
3. Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi la Regione dovrà verificare “lo stato vaccinale” di ciascuno degli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi e dovrà segnalare i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati all’azienda sanitaria locale di residenza.
4. Le ASL dovranno successivamente invitare l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa o la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
5. Decorsi tali termini, qualora si accerti “l'inosservanza dell'obbligo vaccinale” le ASL dovranno darne immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. Tale comunicazione determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o rischio di contagio da SARS-CoV-2.
Entro il 6 aprile i datori di lavoro delle aziende interessate dovranno inviare alla Regione l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
urp.sanita@regione.sicilia.it
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
In allegato:
- testo della Gazzetta Ufficiale
- File excel per la comunicazione dei lavoratori