GREEN PASS: Quali sono le aziende soggette alla verifica
Dal 6 Agosto, i titolari o i gestori di alcune attività sono tenuti a verificare il green pass dei loro clienti.
Il green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o tenuto in formato digitale sul proprio smartphone, ottenibile nei seguenti modi:
- somministrazione della prima dose di vaccino (validità green pass: dal quindicesimo giorno successivo alla dose fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose nel caso di vaccino a doppia dose. La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale);
- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità greenpass: 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità greenpass: 48 ore).
L’unico strumento di verifica del certificato è la app Verifica C19, che scansionando il QR code rileva la validità e l’autenticità del certificato.
Le attività soggette al controllo sono:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrebbe essere disposta la chiusura dell'esercizio da 1 a 10 giorni.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514